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Primo Piano
05/12/2007
Marcatura CE - Prodotti edili
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Adempimenti legislativi in materia di sicurezza degli alimenti

PACCHETTO IGIENE
HACCP
Etichettatura
Allergeni

 

PACCHETTO IGIENE

Con il primo gennaio 2006 è entrato in vigore a livello Europeo il "Pacchetto Igiene", una serie di regolamenti comunitari destinati a rivoluzionare il quadro normativo della sicurezza alimentare.
Al Regolamento 178/02, in vigore dal gennaio 2005, hanno fatto seguito i Regolamenti 852/04 (igiene dei prodotti alimentari), 853/04 (alimenti di origine animale), 854/04 e 882/04 (controlli ufficiali), 183/05 (mangimi).

 

Regolamento CE 852/04

L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97: non si applica alla produzione primaria, né a quella domestica.
Ancora, viene rimarcata l'importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la sicurezza alimentare.
Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:
- requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria;
- analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari;
- rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE;
- viene promossa l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali, la cui applicazione rimane comunque volontaria;
- nel caso l'applicazione del regolamento abbia impatto significativo sulla salute pubblica, la Commissione consulta per un parere l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
Le precisazioni inerenti all'applicazione della norma vengono riportate negli allegati al Regolamento CE 852/04. In particolare, si richiama l'attenzione all'obbligo della formazione degli operatori del settore.

Regolamento CE 853/04

Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.
Il Regolamento stabilisce quanto segue:
- gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti. Tale obbligo non si applica agli stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata;
- i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/04;
- devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti animali. Il Regolamento stabilisce i requisiti di base per l'ammissione di un determinato paese terzo nel suddetto elenco; sono previste disposizioni specifiche per l'importazione di prodotti della pesca; i gestori dei macelli devono ottenere informazioni che consentano la rintracciabilità per le carni di tutte le specie da loro trattate, eccetto la selvaggina selvatica;
- vengono definite le condizioni di lavorazione, stoccaggio, trasporto dei diversi tipi di prodotti di origine animale, precisando anche le temperature a cui tali operazioni devono essere effettuate.

Regolamento CE 854/04

Questo Regolamento completa la regolamentazione dell'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti.
Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:
- requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti;
- obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l'assistenza richiesta nell'esecuzione del controllo;
- i controlli sono basati sui principi del sistema HACCP;
- compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche
- modalità e frequenza dei controlli da parte delle Autorità competenti riguardo ai seguenti alimenti di origine animale: molluschi e bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti da esso derivati;
- sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso;
- completamento delle regole per l'importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi stabilite dal Reg. CE 853/2004.

Regolamento CE 882/04

Questo Regolamento colma le lacune nella legislazione vigente relativa ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati.
Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.
Obiettivi del Regolamento 882/2004 sono:
- prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati dall'ambiente per la salute umana e animale;
- garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi, e la tutela degli interessi dei consumatori.
Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:
- obblighi per i Paesi comunitari e scopi dei controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti;
- criteri operativi per le Autorità competenti designate dai Paesi membri dell'Unione Europea per tali controlli;
- accessibilità delle informazioni di pubblico interesse;
- tutela delle informazioni soggette a segreto professionale;
- requisiti dei metodi di campionamento e di analisi;
- elaborazione di misure da attuare in caso i controlli rivelino rischi per la salute dell'uomo o degli animali;
- completamento delle disposizioni della Direttiva 97/78/CEE in materia di controlli sui prodotti animali provenienti da Paesi terzi, con riferimento ai mangimi ed ai prodotti di origine non animale importati da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- istituzione di Laboratori comunitari a cui i Laboratori nazionali possono fare riferimento nella loro attività;
- misure amministrative in materia di: elaborazione di Piani nazionali di controllo, formazione del personale addetto ai controlli, controlli da effettuarsi nei Paesi comunitari e nei Paesi extracomunitari, sanzioni a livello comunitario.

Regolamento (CE) 183/2005

Il Regolamento (CE) 183/2005 indica i requisiti per l'igiene dei mangimi. 
Questa normativa stabilisce quanto segue:
- gli obblighi per gli operatori del settore dei mangimi riguardo al mantenimento di corrette condizioni di igiene nella lavorazione ed alla minimizzazione del rischio di contaminazione dei prodotti;

sono inoltre fissati obblighi specifici al livello della produzione primaria; 

- l'applicazione del sistema HACCP alla produzione di mangimi, con esclusione della produzione primaria;- additivi autorizzati nella produzione di mangimi;- obbligo di notifica per gli operatori all'Autorità competente degli stabilimenti in loro possesso, nonché fornire informazioni aggiornate in merito; il riconoscimento degli stabilimenti da parte dell'Autorità è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività; 
- modalità di riconoscimento;
- casi in cui il riconoscimento può essere sospeso, revocato o modificato;
- preparazione di manuali nazionali e comunitari di corretta prassi igienica; 
- regole per l'importazione e l'esportazione; in particolare, i mangimi devono essere importati da un Paese terzo presente in un elenco redatto ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, devono essere prodotti in uno stabilimento riconosciuto, e devono soddisfare i requisiti di igiene stabiliti dalla Comunità.

Regolamento 178/02  - rintracciabilità

Dal 1° Gennaio 2005 per le aziende di produzione agro-alimentare è diventata obbligatoria l’adozione di un sistema di tracciabilità del prodotto. L’esigenza di garantire un elevato standard di sicurezza alimentare e di poter individuare tempestivamente la causa e l’origine di eventuali problemi, trova la sua soluzione nella strutturazione di un sistema che consenta di monitorare tutta la filiera produttiva fino alla commercializzazione.
La tracciabilità rappresenta, pertanto, uno strumento per la garanzia della sicurezza alimentare e tutela del consumatore in ottemperanza alle normative dell’Unione Europea, finalizzata a:
a) garantire la sicurezza alimentare con la possibilità di intervenire in ogni momento, lungo tutta la filiera produttiva e distributiva;
b) individuare tutte le imprese che hanno concorso alla produzione di un prodotto, sia che venga utilizzato come materia prima o come prodotto intermedio o finito.

I NS. SERVIZI

  1. Sviluppo di Sistemi di Rintracciabilità aziendale e di filiera
  2. assistenza e consulenza per la realizzazione di “Manuali aziendali per la rintracciabilità”, sviluppati nel rispetto delle linee guida indicate dal MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) ed altri Istituti a carattere nazionale.

 

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