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Food
Adempimenti legislativi in materia di AMBIENTE |
ACQUA
SCARICHI IDRICI
Debbono ottenere l’autorizzazione allo scarico tutti gli insediamenti produttivi e civili che scaricano acque reflue, siano esse di natura industriale, di natura domestica o di natura assimilabile a quella domestica, come definito dall’art. 124 del D.Lgs.29 aprile 2006 n.152. I nostri servizi Predisposizione della domanda di autorizzazione allo scarico comprendente: • Planimetrie insediamento • Stesura relazione tecnica da allegare alla domanda • Compilazione di tutta la modulistica . • Analisi biologiche, chimico- fisiche • Gestione impianti di depurazione.
ARIA
EMISSIONI IN ATMOSFERA Le disposizioni di cui alla Parte V, Titolo I del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 si applicano agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II. Le autorizzazioni generali dovranno essere rinnovate dall’autorità competente ogni quindici anni. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del D.P.C.M. 21/07/1989 e del D.P.R. 25/07/1991, il primo rinnovo é effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della Parte V del Decreto oppure, qualora tali autorizzazioni non siano conformi alle disposizioni del Titolo I, entro il 29/04/2007. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l’impianto o l’attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Il gestore dell’impianto che produce emissioni è tenuto a richiedere un’autorizzazione all’autorità competente secondo le modalità previste dall’articolo 269. I nostri servizi Predisposizione della domanda di autorizzazione comprendente: • Planimetrie insediamento • Stesura relazione tecnica da allegare alla domanda • Compilazione di tutta la modulistica . • Analisi biologiche, chimico- fisiche
AIA (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) D.LGS 59/05 Le attività soggette a tale normativa sono divise in 6 classi come riportato di seguito: Le attività soggette a tale normativa sono divise in classi, 1. Attività energetiche. 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 3. Industria dei prodotti minerali. 4. Industria chimica. 5. Gestione dei rifiuti 6. Altre attività.
Non tutte le aziende rientranti in una delle classi sopra riportate sono soggette ad applicazione del decreto in quanto tale normativa si applica per grandi attività come specificato nel D.Lgs 59/05
I nostri servizi Predisposizione della domanda di autorizzazione comprendente: • Planimetrie insediamento • Stesura relazione tecnica da allegare alla domanda • Analisi Chimico –Fisiche-Biologiche Compilazione di tutta la modulistica
RIFIUTI
AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ARTT. 214 - 216 DEL D.LGS 152/2006 Gli artt. 214 - 216 del d.lgs 152/2006 prevedono che le imprese che vogliono intraprendere un’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non, avvalendosi della cd. “procedura semplificata” (prima disciplinata dagli artt. 31-33 del d.lgs 22/1997 - “Decreto Ronchi”), devono inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cui Regione è ubicato l’impianto di recupero (come chiarito dalla Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 876 del 19/07/2006). A seguito di tale comunicazione le imprese verranno iscritte in un apposito registro. AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI (ART.208 DEL D.LGS N.152/2006) – AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE (ART.211 DEL D.LGS N.152/2006) I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Regione. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda è convocata la Conferenza dei Servizi prevista dal comma 3 dell’art.208 del D.Lgs n.152/2006. Entro 90 giorni dalla sua convocazione la conferenza: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce,ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta Provinciale Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza dei servizi ,e sulla base delle risultanze della stessa , in caso di valutazione positiva, avviene il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. L’autorizzazione unica è concessa per un periodo di dieci anni (due anni per gli impianti di sperimentazione e ricerca) ed è
rinnovabile
I nostri servizi Predisposizione della domanda di autorizzazione comprendente: • Planimetrie insediamento • Stesura relazione tecnica da allegare alla domanda • Valutazione impatto ambientale • Compilazione di tutta la modulistica ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI D.LGS. 152/06 ART. 212 Le aziende che intendono svolgere le attività di trasporto rifiuti e gestione di impianti devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è disciplinato dall'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006. L'Albo è suddiviso in categorie, che, a loro volta sono suddivise in classi cat. 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati cat. 2 - raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo cat. 3 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo cat. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi cat. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. L'iscrizione alle categorie 2) e 3) va rinnovata ogni due anni. L'iscrizione alle categorie 1), 4), 5) va rinnovata ogni cinque anni, ed è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato, che deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati in relazione ai tipi di attività e alle diverse classi e sono disciplinati dal D.M. 8 ottobre 1996, così come modificato dal D.M.23 aprile 1999. Categoria: Gestione Impianti cat. 6 - gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D. Lgs. 22/97 cat 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs: 22/97. La gestione di impianti fissi comprende in particolare: - cat.6A - gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato; - cat.6B - gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; - cat.6C - gestione di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; - cat.6D - gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; - cat.6E - gestione di impianti di discarica per inerti; - cat.6F - gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; - cat.6G - gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; - cat.6H - gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Categoria: Bonifica dei beni contenenti amianto: cat. 10A - a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. I nostri servizi Predisposizione della domanda di autorizzazione comprendente: • Stesura e giuramento perizie da allegare alla domanda • Compilazione di tutta la modulistica necessaria
MUD Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituito con la Legge 25.1.1994 n. 70, è la denuncia annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell´anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 305 in data 24.12.2002 ha integrato la denuncia rifiuti con la Dichiazione INES che deve essere presentata relativamente agli impianti industriali sottoposti alla direttiva IPPC su prevenzione e controllo dell´inquinamento, con riferimento ai valori delle emissioni inquinanti nell´aria e nelle acque (D.Lgs 372/99 di recepimento direttiva 96/61/CE su Integrated Pollution Prevention e Control).
Il DPCM 305/2004 ha introdotto nel modello unico di dichiarazione ambientale una nuova sezione destinata ai veicoli fuori uso predisposta per le attività legate ai "veicoli a fine vita": autodemolizione, rottamazione, frantumazione dei veicoli fuori uso e dei loro componenti.
Chi deve presentare il MUD: • le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi • chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione • chi svolge operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti • i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti • chi svolge attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali ( sezione veicoli fuori uso) • i comuni e i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. I nostri servizi: Compilazione della modulistica predisposta dalle camere di commercio e consegna presso le stesse
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Sistemi di Gestione e Certificazione
Adempimenti Legislativi
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